ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1).

L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e  documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2). 

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta  è il seguente: cnic82100x@istruzione.pec.it

Per l’esercizio del diritto di accesso civico si prega utilizzare i seguenti moduli:

MODELLO DI ISTANZA PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33 2013.pdf

MODELLO PER ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE EX ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 33 2013.pdf

Ai sensi del punto 9 della Delibera ANAC n.1309 del 28/12/16, si pubblica il "Registro degli accessi".